IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

Tra le imposte che gravano sulle auto, le principali sono:

IMPOSTE DIRETTE

(IRPEF, IRES, IRAP) disciplinate dall’art. 164 del TUIR (DPR 917/86) pone alcune limitazioni alla deducibilità dei costi.

IMPOSTE DIRETTE

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena deducibilità dei costi sono quelli:

  • non compresi nell’articolo 164 del TUIR, ossia veicoli diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli ad esempio, i costi sono pienamente deducibili per autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d’opera, etc;
  • destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. In questa categoria rientrano quelli “indispensabili”, vale a dire quelli senza i quali l’attività d’impresa non può essere in alcun modo esercitata. Si considerano tali, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese di autonoleggio, da quelle di scuola guida o di onoranze funebri;
  • Adibiti ad uso pubblico, destinazione che deve essere riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione in tale categoria rientrano, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio di taxi. La deducibilità è invece parziale per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali c’è una presunzione assoluta di promiscuità di utilizzo.

IMPOSTE INDIRETTE

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena detrazione dell’IVA sono quelli:

  • non compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, ossia trattori agricoli o forestali, e veicoli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8;
  • compresi nell’art. 19bis1 del DPR 633/72 ed utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte e della professione. La legge finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità di detrarre l’IVA al 100% (in luogo del 40%) se viene dimostrato l’uso esclusivo del veicolo per soli fini aziendali. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi. Attualmente è difficile che ci si avvalga di questa facoltà, perché non è facilmente dimostrabile che le auto sono utilizzate esclusivamente per fini aziendali;
  • compresi nell’art. 19bis1 del DPR 633/72 e che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, ovvero i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (come le attività di commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto).
  • compresi nell’art. 19bis1 del DPR 633/72 e detenuti da agenti e rappresentanti di commercio;
  • compresi nell’art. 19bis1 del DPR 633/72 e assegnate dall’azienda al proprio dipendente in uso promiscuo, con addebito al dipendente stesso (con una fattura soggetta ad IVA) di un corrispettivo almeno pari al valore del benefit.

La detrazione è invece parziale per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali opera una specifica limitazione forfetaria.

*ossia i veicoli stradali a motore diversi da trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8.

 

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